Fusioni e Acquiszioni in (M&A) in Estonia
La possilbilità di fondersi, offerta dal sistema giurdico estone, consente la rioganizzazione delle operazioni all’interno di un gruppo internazionale sia a livello nazionale sia transanazionale in maniera semplice, riducendo gli aspetti dell’incertezza legislativa. Da un punto di vista fiscale, il vantaggio giace certamente nella neutralità fiscale di cui le fusioni dentro la UE beneficiano, inoltre c'è la possibilità di portare avanti le perdite precedentemente registrate alla presenza di certe condizioni e osservando certi limiti.
Il capitolo sulle fusioni e le fusioni transnazionali nel codice di commercio estone (recependo la direttiva EU 2005/56/EC nel diritto estone) regolano tutti gli aspetti importanti della procedura di fusione:
(i) I contenuti del piano di fusione;
(ii) Il rapporto dei direttori;
(iii) I rapporti degli esperti indipendenti;
(iv) La decisione finale della riunione degli azionisti;
(v) I certificati pre e post fusione;
(vi) La pubblicità della fusione;
(vii) Gli effetti e l’efficacia delle transazioni: e
(viii) Le parteciazioni degli impiegati nelle suddette transazioni.
La procedura
A principio un piano di fusione deve essere stilato. I contenuti di tale piano nel caso di una fusione transanazionale rimangono sostazianlmente gli stessi che la legislazione estone contempla per le fusioni a livello nazionale, ma tale piano (e il rapporto dei direttori) deve contenere dettagli sulle metodologie usate per valutare gli assetti e le responsabilità delle compagnie in fusione e contenere un certo numero di indicatori sugli effetti della transazione per i creditori della società e lavoratori.
La decisione di riorganizzare la società (inclusa la fusione) può essere presa dai partecipanti di una persona giuridica (il proprietario, gli azionisti) dalla maggioranza prevista dallo statuto ma mai meno di 2/3 dei partecipanti alla riunione degli azionisti. Nella fusione quando sulla persona giuridica se ne aggiunge un’altra (addizione), la decisione di riorganizzare la società può anche essere presa dal corpo dirigente della società a cui la persona giuridica si aggiunge.
Gli impiegati hanno diritto di ricevere dai direttori dei rapporti entro 30 giorni dalla riunione degli azionisti che riguardi la fusione. I commentii dai rappresentanti degli impiegati devono essere presentati alla riunione generale.
Una specificità del processo di fusione transnazionale consiste nella necessaria pubblicazione di una nota nella gazzetta ufficiale almeno 30 giorni prima della riunione generale degli azionisti. Tale nota dovrà indicare, tra le tante cose, le modalità di esercizio dei diritti legali dei creditori e delle minoranze degli azionisti.
Bisogna notare che gli esperti indipendenti verificheranno la correttezza delle ragioni dello scambio. La nomina di un esperto comune, che provvede a tali verifiche per tutte le società che si fondono è permessa.
I limiti al possibile saldo in cassa applicabile in caso di una fusione puramente in territorio estone (non più del 10% delle azioni della società che sopravviverà o sarà incorporata) può essere ecceduto se così consentito dalla legge applicabile alle società o dalle leggi nazionali della nazione UE di una delle società.
Particolare attenzione viene data agli azionisti dissenzienti della società estone coinvolta in una fusione transnazionale, in pratica, possono ritirarsi dalla società e ottenere il pagamento delle loro azioni.
Inoltre, se la società che sopravvive è straniera, il controllo finale di legalità sarà portato avanti dalle autorità nazionali che hanno giurisdizione su tale società. Se dovesse essere estone, il Registro di Commercio estone scrutinerà la legalità della fusione transnazonale e le questione dei certificati.
Infine, la procedura deve essere completata da un atto di fusione. Tale atto deve essere siglato da un notaio se la società sopravvivente è estone o validato da una autorità straniera se estera. La validazione dell’atto di fusione deve essere inviato con i registri professionali delle società e i certificati che attestano la legalità della procedura.
Il controllo sulla fusione in Estonia
Coloro che si vogliono fondere sono soggetti a un controllo sulla concorrenza in Estonia, poiché le fusioni sono definite dalla legge sulla concorrenza, quando almeno uno dei soggetti cessa di esistere, in quanto concentrato. Questa legge inoltre delinea procedure per il controllo della concentrazione a cui i soggetti sono sottoposti.
La autorità per la concorrenza estone è l’organo responsabile per il controllo sulla fusione in Estonia. Secondo la legge sulla concorrenza, il consiglio deve essere informato della fusione se il fatturato aggregato delle società fondenti supera i 6,4 milioni di euro o se tutte e due le società in fusione o almeno una ha più del 40% di un certo mercato. L’autorità sulla concorrenza può aprire una richiesta di chiarimenti sulla fusione anche a società al di sotto della soglia durante i 12 mesi precedenti della fusione, se sembra che da qella fusione possa risultare un limite alla libera concorrenza.
Se la notifiicazione è richiesa, tutti i partecpanti devono inviare una notificazione al consiglio per la concorrenza e ricevere l’approvazione. I documenti della notificazione devono includere le informazioni di registrazione delle società in fusione, le ragioni della fusione e la descrizione dei metodi di concentrazione, informazioni finanziarie delle società, le loro vendite e una valutazione delle quote di mercato in un certo mercato, informazioni sui concorrenti e altre informazioni descrittive.
La ricevuta di notificazione deve essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’autorità della concorrenza (Ametlikud Teadaanded) e deve includere il tipo di concentrazione e le parti coinvolte.
Dopo la valutazone della domanda di fusione, il consigio per la concorrenza deve emettere una delle seguenti decisioni:
- Approvare la fusione descritta nella notificazione;
- Approvare la fusione apponendo delle condizioni e delle obbligazioni per le società o per i loro organi di controllo;
- Rifiutare la concessione per la fusione.
Fusioni e Tassazioni in Estonia
La direttiva sulle tasse della fusione (90/434/EEC del 23 luglio 1990) riflette il sistema comune di tassazione applicabile all fusioni, divisini, trasferimenti di beni e scambio di azioni concernente le società di diversi stati membri ed è stata recepita dal diritto ributario estone.
La legge estone sulle tasse sul reddto regola le fusioni negli articoli 15 e 50. Va notato che il sistema tributario estone si applica solo nel caso in cui dopo la fusione sorga uno stabilimento permanente in Estonia.
In accordo coi trattati tributari, che includono diritti e doveri tra l’Estonia e un particolare stato, uno stabilimento permanente è un posto fisso di business per mezzo del quale il business di una impresa è totalmente o parzialmente portato avanti. Il termine ”stabilimento permanente” include: il posto di gestione; la fiiliale, un ufficio; una fabbrica, una officina e una miniera, un pozzo di gas o petrolio, una cava o ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Comunque un sacco di problemi, regolati dalla direttiva sulle tasse da fusione, sono stati risolti grazie all’unicità e particolarità del sistema di tassazione estone sulle persone giuridiche. Se una società estone partecipa a una fusione transazionale, la costituzione di uno stabilimento permanente è regolata dall’articolo 53 delle tasse sul reddito.
I principi del sistema di tassazone del reddito estone sulle tasse da reddito son i seguenti: tassati con una tassa sul reddito di impresa sono i profitti, che sono avvenuti prima della fusione o dopo la fusione. La tassazione (27% dal livello della società) sorge quando i profitti son distribuiti.
Dopo la fusione la dichiarazione tributaria e il pagamento procederà come prima della fusione in Estonia, la società appena stabilita (probabilmente una filiale invece di una OÜ) sarà il successore completo della precedente entità e l'ufficio tasse trasferirà il registro tributario nello stesso gorno che il ambiamento sarà fatto al registro commerciale.
Rispetto all’IVA, se le società sono fuse e la incorporante si fa carico di tutte le obbligazioni dell’incorporata, l’IVA per il trasferimento non è calcolata. Comunque il proprietario stesso deve essere indicato nei libri contabili o nell’atto sul trasferimento di beni dove è sempre applcabile una IVA allo zero.